PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e agevolazioni ai fini del pagamento dell'imposta).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti moficazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

              «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dall'imposta. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale e in cui egli e i suoi familiari dimorano abitualmente. La presente disposizione si applica anche alla unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

          b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

              2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzioni dell'imposta».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo

 

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modificati dall'articolo 1 della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.